OdV e flussi informativi: una interessante pronuncia del Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza ha puntato il dito sulla scarsa effettività dei flussi informativi previsti da e verso l’OdV.

Responsabilità dell’impresa e ruolo dell’OdV

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dall’entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale delle società e degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. Quella apportata dal D.lgs. 231/2001 è stata una vera e propria rivoluzione poiché ha scardinato il principio della personalità del reato, secondo il quale, solo la persona fisica può essere ritenuta responsabile della commissione di un illecito penale.

Grazie a tale intervento normativo, nel nostro sistema giuridico, anche una società o un ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato (nella gran parte dei casi si tratta di un amministratore o un manager), non aveva adottato ed attuato efficacemente dei modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

In questo senso assume un ruolo particolarmente importante l’Organismo di Vigilanza (OdV), ossia, un organismo che può essere sia collegiale che monocratico che deve agire nel rispetto dei seguenti principi: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

In particolare, all’OdV sono generalmente demandati i seguenti compiti:

  • proporre modifiche e aggiornamenti del Modello 231;
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello 231 da parte dei destinatari;
  • gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 da parte dei relativi destinatari;
  • gestire e dare seguito alle segnalazioni ed informazioni ricevute sul funzionamento del Modello e sulle eventuali violazioni commesse.

Quanto sono importanti i flussi informativi da e verso l’OdV?

I flussi informativi da e verso l’OdV rappresentano uno dei più importanti strumenti di riscontro sull’adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231.

L’OdV, infatti, può esercitare pienamente il suo ruolo di di vigilanza sull’efficacia del Modello 231 e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico solo se le singole funzioni aziendali forniscono all’OdV, come peraltro prescritto dall’art. 6, comma 2, (lett. d) del D.lgs. 231/2001, una serie di informazioni che consentono all’OdV di esercitare pienamente la propria funzione.

Ne consegue che la previsione di idonei flussi informativi da e verso l’OdV è uno degli aspetti che vengono verificati dai Giudici in caso di procedimenti penali per responsabilità amministrativa della Società relativa ai c.d. reati presupposto. È, dunque, fondamentale una corretta gestione dei flussi da e per l’OdV.

La sentenza del Tribunale di Vicenza del 17 giugno 2021

Con decisione n. 348 del 17 giugno 2021 il Tribunale di Vicenza si è pronunciato sul famoso crack della Banca Popolare di Vicenza ed ha condannato l’istituto di credito per i reati di aggiotaggio e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Per arrivare a questa decisione il Tribunale ha effettuato una approfondita disamina sulla efficacia del Modello 231. Con riferimento ai flussi da e verso l’OdV il Tribunale ha rilevato come la predisposizione di un indirizzo mail per le segnalazioni delle violazioni del Modello 231 non è sufficiente a dare adeguata tutela alla riservatezza del segnalante.

Con la conseguenza di minare lo “schermo” penale del Modello 231 per carenza di effettività del Modello stesso. Inoltre il Tribunale, con riferimento alla composizione dell’OdV, ha ritenuto che figure come l’internal audit non diano adeguate garanzie di imparzialità ed autonomia rispetto alla Società.

Considerazioni conclusive

La recente decisione del Tribunale di Vicenza relativa al crack della Banca Popolare vicentina riporta l’attenzione sui flussi informativi da e verso l’OdV.

Al fine di poter dimostrare la predisposizione di flussi comunicativi effettivi e rispettosi della riservatezza del segnalante è molto importante considerare la tecnologia come uno strumento utile per garantire la piena conformità con leggi vigenti.